ASPASI ASSOCIAZIONE PASTICCIERI SICILIANI "J. CASTELLI"
STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA .

È stata costituita in data 14/dicembre/1998 l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE PASTICCIERI SICILIANI J. CASTELLI", ente non commerciale. L'associazione ha sede legale in Caltanissetta, contrada S.Leone s.n. , presso Defraia Calogero, e sede amministrativa in Camporotondo Etneo, contrada carcarazza,s.n..Potranno essere istituiti dal consiglio direttivo sedi secondarie ove svolgere l'attività associativa. L'associazione ha durata sino al 31/dicembre/2050.
ARTICOLO 2 SCOPO :
1. Promuovere, valorizzare, diffondere e tutelare la pasticceria artigianale, nell'interesse della categoria e dei consumatori, intervenendo con strumenti appropriati presso il pubblico dei consumatori e le autorità competenti, le istituzioni, gli organismi economici, scientifici, formativi e professionali. Rivalutare e diffondere la cultura del dolce in genere nei suoi vari aspetti.
2. Diffondere e promuovere anche a livello internazionale il prodotto "dolce Siciliano", valorizzandone l'immagine di produzione qualificata e di alta specialità dolciaria ed i profondi legami della pasticceria siciliana con la storia della Regione e le sue antiche tradizioni.

3. Curare gli interessi professionali degli associati e dell'intera categoria nel preciso intento di ottenere le più ampie affermazioni professionali.
4. Favorire e incoraggiare gli artigiani pasticcieri a mantenere costantemente un'alta professionalità ed elevati standars qualitativi nella preparazione e presentazione dei prodotti per innalzare nella considerazione del pubblico l'apprezzamento del dolce e la reputazione dei pasticcieri.
5. Promuovere la creazione in Sicilia di scuole e corsi di formazione per la pasticceria, regionale Siciliana e nazionale, per fornire adeguata preparazione a quanti desiderano avvicinarsi all'arte pasticciera e offrire insegnamenti teorici e metodi pratici idonei per l'apprendimento, finalizzati anche ad un rapido ed efficace inserimento dei giovani in questo specifico settore. Tali scuole professionali potranno anche svolgere la funzione di punto di riferimento regionale, nazionale e internazionale.Promuovere l'istituzione di un albo professionale della pasticceria Siciliana.
6. Promuovere l'aggiornamento ed il perfezionamento dei pasticcieri anche attraverso un'azione di informazione sulla legislazione vigente nel settore, sulle caratteristiche chimiche e biochimiche delle materie prime impiegate nei processi produttivi, sui caratteri organolettici e dietetici dei prodotti di pasticceria e dolciari in genere, sulle regole di lavorazione per una produzione corretta ed a regola d'arte. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione partecipa, organizza mostre, esposizioni,sagre, tornei, fiere e mercati, dibattiti, conferenze, trasmissioni radio televisive,tavole rotonde e seminari di studio;studi e iniziative editoriali e di divulgazione a mezzo stampa,radio e televisioni pubbliche e private,
reti telematiche; consulenze prestate gratuitamente e senza alcuno scopo di lucro dagli associati e a favore di terzi; attività e manifestazioni similari. L'associazione non ha finalità di lucro; per il raggiungimento degli scopi sociali può: svolgere attività imprenditoriali, anche commerciali, nei limiti previsti dalla legislazione fiscale vigente per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale ed in particolare dal D.Lgs.460/1997 e della L.398/1991: chiedere finanziamenti, contributi e erogazioni di Enti pubblici e privati, locali, statali, dall'unione europea e di altri organismi Nazionali ed internazionali; raccogliere fondi, anche tramite raccolte pubbliche.

ARTICOLO 3 -PATRIMONIO - ENTRATE.

Il patrimonio è costituito : · Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; · Da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni di persone ed enti pubblici e privati - da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite: · Dalle quote associative , di ammissione e annuale, il cui ammontare è fissato annualmente dal consiglio direttivo; · Dagli utili derivanti dalle attività dell'associazione e da ogni altra eventuale entrata.
ARTICOLO 4 - ASSOCIATI.
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed alle sue iniziative. Tutti gli associati, tranne quelli onorari , sono obbligati a versare la quota associativa di ammissione al momento dell'iscrizione all'associazione e la quota annuale. Sono associate le persone ed Enti pubblici e privati , la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa. La morosità deve essere protratta per sei mesi dalla scadenza del termine fissato. L'esclusione verrà pronunziata dal consiglio direttivo solo per fatti contrari alle finalità dell'associazione e con delibera motivata. Può essere impugnata dall'associato escluso ricorrendo all'assemblea degli associati; l'esclusione dovrà essere confermata dall'assemblea con la maggioranza necessaria per la modifica dello statuto. La quota o il contributo associativo non costituiscono quote di partecipazione trasmissibili a terzi e quindi sono incedibili e non rivalutabili. Nel caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso od esclusione dell'associato nessun rimborso spetterà all'associato o ai suoi eredi o aventi causa.
ARTICOLO 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI.

Gli associati si distinguono in "fondatori", "ordinari", "sostenitori", ed "onorari". Sono associati "fondatori" coloro che sottoscrivono la presente scrittura. Sono associati "ordinari" coloro che concorrono al raggiungimento degli scopi della associazione prestando la propria opera. Sono associati "sostenitori" coloro che sono interessati agli scopi della associazione ma non intendono prestare la propria opera per il loro conseguimento, limitandosi a finanziare l'attività ed a partecipare alla vita associativa. Sono associati "onorari" coloro che per spiccate virtù nel campo socio culturale della pasticceria sono invitati dal consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci ad aderire all'associazione; sono esentati dalla quota di ammissione e dalla quota annuale. Tutti gli associati partecipano alle manifestazioni e attività svolte dalla associazione e godono dei servizi erogati dall'associazione a loro favore; hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto per l'approvazione delle delibere messe all'ordine del giorno, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti , godono del diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi e cariche dell'associazione.
ARTICOLO 6 - ORGANI.
Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il consiglio direttivo; - il presidente del consiglio direttivo ed i vice presidenti; - il segretario tesoriere.
ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA.

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta espressa richiesta motivata di almeno un quinto degli associati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati, che facciano parte dell'associazione da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato e può rappresentare non più di due associati. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è affisso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della associazione, delibera sugli indirizzi e direttive per il perseguimento degli scopi, sulla nomina degli organi elettivi, sulla modifica del presente statuto e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, che nomina un segretario e, se lo richiede il caso due scrutatori. In caso di sua assenza o impedimento il presidente dell'assemblea sarà nominato dall'assemblea stessa. Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori, che deve essere affisso nella sede legale dell'associazione e nelle sedi secondarie per almeno trenta giorni successivi all'assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del codice civile; ciascun associato ha diritto al voto.
ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO.
L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da associati in numero dispari, che rappresentino, per quanto possibile, tutte le province siciliane e tutte quelle di loro appartenenza. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea, i suoi membri devono essere scelti tra gli associati da almeno un anno, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il consiglio designerà un nuovo consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata e confermata dall'assemblea. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio direttivo, i vice presidenti ( con un minimo di tre ) ed un segretario tesoriere.
ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.


Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione straordinaria dell'associazione, salvo i poteri affidati al presidente appresso precisati, nonché tutti i compiti ad esso demandati dallo statuto. Spettano comunque al consiglio direttivo: - l'esecuzione delle delibere assembleari demandate alla sua competenza; - la deliberazione di ammissione di nuovi associati; - il controllo sull'operato del presidente; - l'approvazione su proposta del presidente dell'ordine del giorno delle adunanze assembleari; - la redazione e formazione del bilancio, nei suoi vari articolati; - la determinazione della quota di ammissione e della quota annuale; - la determinazione degli indirizzi e direttive per il perseguimento degli scopi dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. A titolo esemplificativo, si considerano atti di straordinaria amministrazione : - la traenza di assegni e l'assunzione di obbligazioni ( anche cambiarie) a carico dell'associazione, la girata di titoli di credito e la cessione di crediti per importi superiori a lire cinquantamilioni (50000000), la stipula di contratti del valore superiore a lire cinquantamilioni (50000000); - gli atti di acquisto di beni immobili e beni mobili registrati; - gli atti di disposizione, gli atti di concessione di diritti reali di godimento e di garanzia e gli atti di concessione di diritti personali di godimento aventi ad oggetto immobili o mobili registrati di proprietà della associazione. Il consiglio direttivo si riunisce anche al di fuori della sede legale, purché in Italia, su convocazione del presidente, quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da parte di due consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun amministratore almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma oppure con altro mezzo con preavviso di almeno due giorni. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente solo se presenti tutti i consiglieri. Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti sarà accolta la decisione votata dal presidente. La riunione è presieduta dal presidente del consiglio ed in sua assenza da un vice presidente. Delle deliberazioni del consiglio si fa constatare mediante verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità di chi presiede la riunione ed a cura di un segretario.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il presidente è investito dei compiti affidatigli dal presente statuto e dal potere di amministrazione ordinaria dell'associazione. A titolo esemplificativo, si considerano atti di ordinaria amministrazione: - la traenza di assegni, l'assunzione di obbligazioni ( anche cambiarie) a carico dell'associazione, la girata di titoli di credito e la cessione di crediti per importi non superiori a lire cinquantamilioni (50000000) e la stipulazione di contratti del valore non superiore a lire cinquantamilioni ( 50000000 ); - gli atti di acquisto e di disposizione di beni mobili, salvo il limite di valore sopra precisato; - l'apertura di conti correnti bancari e postali; - la richiesta di mutui, finanziamenti, affidamenti e scoperture bancarie entro i limiti sopra precisati; - la proposizione di domande ed istanze ad Enti pubblici e privati per la richiesta di contributi ed erogazioni. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera del consiglio direttivo.
ARTICOLO 11 - VICEPRESIDENTI.
I vicepresidenti svolgono funzioni di coordinamento dell'attività della associazione. Ai medesimi possono essere delegati compiti specifici dal Consiglio direttivo o dal presidente.
ARTICOLO 12 - SEGRETARIO TESORIERE.
Il segretario assiste il consiglio direttivo nelle proprie riunioni, redigendo e sottoscrivendo unitamente al presidente il verbale, collabora con il presidente nelle proprie funzioni, provvede ai pagamenti ed agli incassi, cura la contabilità dell'associazione ed è il responsabile della cassa sociale
ARTICOLO 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI.
Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte gratuitamente dai nominati, ai quali spetta solo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal consiglio direttivo.
ARTICOLO 14 - BILANCIO - UTILI.
L'organo amministrativo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione; deve essere corredato da una relazione sull'andamento ed il risultato della gestione. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ESTINZIONE.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per l'estinzione si applica l'art. 27 del codice civile.
ARTICOLO 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Le controversie tra gli associati e tra questi e la associazione relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno decise da un collegio composto da arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il presidente del collegio degli arbitri cosi' nominati o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'associazione avrà sede, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro della parte, qualora questa non abbia provveduto entro trenta giorni dall'invio della nomina dell'arbitro della controparte da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà con equità, senza formalità di procedura. La decisione sarà adottata dal Collegio con votazione a maggioranza dei propri membri; in caso di parità di voti, sarà accolta la decisione votata dal presidente del collegio. Il lodo arbitrale sarà inappellabile.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dettate dal codice civile in tema di persone giuridiche e, subordinatamente, in tema di società.
ARTICOLO 18 - SPESE.

Le spese della presente scrittura privata sono a carico della associazione.

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